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risparmi concreti
RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI
I settori del terziario e del residenziale assorbono ¼ del fabbisogno
energetico nazionale. L’80% di tali consumi è riconducibile al
riscaldamento domestico, la restante quota alla preparazione di acqua
calda sanitaria, ai consumi degli elettrodomestici ed
all’illuminazione. Diminuire questi consumi, oltre a ridurre
notevolmente le emissioni inquinanti, comporta vantaggi in termini di
diminuzione o annullamento di spesa della bolletta energetica e di
miglioramento di comfort abitativo.
Grazie all’energia pulita e rinnovabile del fotovoltaico è possibile
alimentare anche pompe di calore per il riscaldamento domestico e
l’acqua sanitaria, senza la necessità di allacciarsi alle utenze del
gas, con risparmi anche sulla manutenzione della caldaia e la
realizzazione di canne fumarie.
TARIFFE INCENTIVANTI
Il GSE (ente preposto al rilascio degli incentivi) riconosce le
seguenti tariffe agli impianti in esercizio ai sensi del decreto 19
febbraio 2007, in funzione della classe di potenza degli impianti e del
livello di integrazione architettonica:
| Taglia di potenza dell’impianto | Non integrato (€/kWh) | Parzialmente integrato (€/kWh) | Integrato (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| 1 kW P 3 kW |
0,392 |
0,431 |
0,48 |
| 3 kW < P 20 kW |
0,372 | 0,412 |
0,451 |
| P > 20 kW |
0,353 |
0,392 |
0,431 |
Gli incentivi, calcolati in base alle tariffe
sopra riportate, sono riconosciuti per la totalità dell’energia
elettrica prodotta dall’impianto.
Le tariffe sono erogate per 20 anni e non subiscono aggiornamenti ISTAT per l’intero periodo.
I valori indicati nella tabella sono decurtati del 2% per gli impianti
entranti in funzione dal 2010. MSE e MATTM ridefiniranno con successivi
decreti le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in
esercizio negli anni successivi al 2010. In aggiunta all’incentivo, si
ha un vantaggio economico ulteriore per l’energia prodotta, che si
può vendere oppure scambiare sul posto (<200kW). Le tariffe
incentivanti possono essere incrementate del 5% nei seguenti casi (non
cumulabili):
1. autoconsumo almeno del 70% dell’energia prodotta per impianti > 3kWp non integrati
2. impianti per scuole pubbliche/paritarie o per strutture sanitarie pubbliche
3. sostituzione di coperture in eternit in fabbricati a destinazione agricola
4. impianti per enti locali con pochi abitanti (popolazione inferiore a 5000 abitanti)
Novità della finanziaria 2008, art. 2 comma 173: gli impianti
fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono Enti Locali (Comuni,
Province, Città Metropolitane, Comunità montane, Comunità Isolane,
Unioni di Comuni) rientrano nella tipologia di impianto integrato,
indipendentemente dal livello di integrazione effettivo. Sono compresi
in tale fascia anche i consorzi a cui partecipano enti locali e
consorzi per i servizi sociali.